IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  40,  comma  2,  lettera  p),  della
medesima legge n. 196 del 2009; 
  Visto l'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n.  89,
recante «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il  completamento  della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il  riordino
della disciplina per la gestione  del  bilancio  e  il  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonche' per  l'adozione  di  un
testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 90 del 2016, che introduce, tra l'altro, l'art. 44-ter
della legge n. 196 del 2009, recante «Progressiva eliminazione  delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria»; 
  Visto il comma 1 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del  2009,  in
base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti  di
tesoreria da ricondurre al  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con
contestuale chiusura delle predette gestioni; 
  Visto il comma 2 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del  2009,  in
base al quale, con il decreto di cui al  comma  1,  sono  individuate
ulteriori gestioni operanti  su  contabilita'  speciali  o  conti  di
tesoreria da sopprimere in via definitiva; 
  Visto il comma 3 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del  2009,  in
base al quale, con il decreto  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
definite le modalita' per la soppressione  in  via  definitiva  delle
contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle  quali  non
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  5,  commi  4-ter  e
4-quater,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle  risorse
residue; 
  Visto il comma 4 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del  2009,  in
base al quale non rientrano tra le gestioni individuate  dai  decreti
di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, le gestioni fuori bilancio  istituite  ai  sensi  della
legge  25  novembre  1971,  n.  1041,  le  gestioni  fuori   bilancio
autorizzate per legge, i programmi comuni tra  piu'  amministrazioni,
enti, organismi pubblici e privati,  nonche'  i  casi  di  urgenza  e
necessita'; 
  Visto, l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90  del  2016,
in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicembre  2009,  n.
196 e' adottato entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  90  del  2016  e  la
riconduzione  al  regime  di   contabilita'   ordinaria   ovvero   la
soppressione  in  via  definitiva  delle  gestioni   contabili   sono
effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo. 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato.»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto l'art. 2, comma  4-ter,  lettera  a),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148; 
  Visti gli articoli 6, comma 6, e 7, comma 39, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225; 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante  «Gestioni  fuori
bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione
delle procedure di spesa e contabili»; 
  Visto l'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169; 
  Ritenuto di stabilire le modalita' con  cui  dare  attuazione  alle
disposizioni di cui all'art. 44-ter, commi 1, 2 e 3, della  legge  n.
196 del 2009; 
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Riconduzione al regime di contabilita' ordinaria 
 
  1. In attuazione del comma 1 dell'art. 44-ter della  legge  n.  196
del 2009, sono  individuate  le  gestioni  operanti  su  contabilita'
speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita'
ordinaria. 
  2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro  la
quale e' operata la riconduzione, e'  riportata  nell'allegato  1  al
presente decreto. La  riconduzione  e'  effettuata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione
e' versata all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni  di  spesa
che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non  fossero
piu'  esistenti  in  bilancio,  a  nuove  imputazioni   appositamente
istituite. Fatta salva la facolta'  di  cui  al  comma  5,  la  nuova
assegnazione avviene tramite ordini di accreditamento in favore di un
funzionario delegato di contabilita' ordinaria gia' attivo oppure  di
nuova nomina. 
  4. L'assegnazione al funzionario  delegato  avviene  di  norma  per
l'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Almeno trenta
giorni prima della data prevista per la  riconduzione  al  regime  di
contabilita'    ordinaria,    tramite     apposita     comunicazione,
l'amministrazione  di  riferimento  propone  al  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato un piano finanziario degli impegni  e
dei pagamenti, ove necessario secondo un profilo  pluriennale,  anche
sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari delegati circa il
profilo temporale previsto per i pagamenti da  effettuarsi  a  valere
sul   predetto    importo.    Con    la    medesima    comunicazione,
l'amministrazione segnala altresi' al Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato l'eventuale sussistenza di una  minore  esigenza
finanziaria  in  considerazione  delle  obbligazioni  assunte  e  dei
pagamenti previsti dai funzionari delegati. Le somme non  oggetto  di
riassegnazione restano acquisite al bilancio dello Stato. 
  5. Le amministrazioni di riferimento possono  stabilire  che,  alla
chiusura delle contabilita' speciali o dei  conti  di  tesoreria,  la
gestione  prosegua,  anziche'   tramite   funzionario   delegato   di
contabilita' ordinaria, direttamente tramite  ordinativi  primari  di
spesa a valere su apposito capitolo del bilancio  dello  Stato.  Tale
circostanza deve essere segnalata al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato nella comunicazione di cui al comma 4. 
  6. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilita'
ordinaria,  gli   eventuali   introiti   delle   gestioni   contabili
interessate, diversi dai  trasferimenti  dello  Stato,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato.  L'importo  delle  aperture  di
credito ai funzionari delegati di contabilita' ordinaria o, nel  caso
di cui al comma 5, degli  stanziamenti  di  bilancio  e'  determinato
tenendo conto dei versamenti  al  bilancio  dello  Stato  di  cui  al
periodo precedente. 
  7. Nel  caso  in  cui  una  quota  o  la  totalita'  delle  risorse
depositate su contabilita' speciali o  conti  di  tesoreria,  la  cui
gestione viene ricondotta al regime di  contabilita'  ordinaria,  sia
stata  accantonata  dalla  tesoreria  a  seguito  di   un   atto   di
pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile  e
la relativa procedura  esecutiva  non  si  sia  ancora  conclusa,  la
tesoreria competente mantiene il  vincolo  pignoratizio  sulle  somme
interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a  seguito
della  conclusione  della  procedura  esecutiva  occorra   restituire
all'amministrazione pignorata, in tutto o in parte, la disponibilita'
delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, con le stesse modalita' previste  al  comma
3. 
  8. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al  presente
articolo la disponibilita' di somme di parte corrente non spese entro
la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la  legge  di  bilancio,
possono  essere  individuate  le  voci  di  spesa  per  le  quali  e'
consentito  il  trasporto  all'esercizio   successivo,   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 61-bis del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440.